A.R.I.S. - F.V.G.
ASSOCIAZIONE REGIONALE INCONTINENTI
E STOMIZZATI DEL FRIULI V.G.
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ARIS FVG (ASSOCIAZIONE REGIONALE INCONTINENTI
E STOMIZZATI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA) - ONLUS
TITOLO I: Disposizioni Generali
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 (Denominazione e sede)
E’ costituita l’associazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale denominata "ARIS FVG (Associazione Regionale Incontinenti e Stomizzati del Friuli Venezia Giulia) - ONLUS". L’associazione ha sede in Udine al Piazzale Santa Maria della Misericordia n. 150.
Art. 2 (Caratteristiche e durata)
L’Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro ed è fondata sul volontariato.
Le prestazioni fornite dagli aderenti volontari e quelle fornite dall’Associazione sono gratuite.
La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo.
Art. 3 (Statuto e Regolamento)
L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 e delle leggi regionali in tema di volontariato.
Il Regolamento, che sarà approvato dall’Assemblea dell’Associazione, disciplinerà, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed all’attività della stessa.
Art.4 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione.
Art. 5 (Modifica dello Statuto)
Il presente statuto può essere modificato con delibera dell’Assemblea, validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero di iscritti presenti. Le modifiche allo statuto dovranno ricevere, per diventare operanti, il voto favorevole dei due terzi dei presenti e rappresentati.
TITOLO II :Finalità
Art. 6 (Solidarietà)
L’associazione riunisce, utilizzando la libera scelta degli iscritti ad operare gratuitamente, tutti coloro che intendono impegnarsi nella riabilitazione fisica, psichica e sociale dei portatori di stomia (ileo, colo e urostomizzati) e degli incontinenti uro-fecali.
Art. 7 (Finalità nel settore della stomia)
a) Offrire un’assistenza gratuita tesa al recupero funzionale e psicologico della persona stomizzata ed incontinente, favoren-done il reinserimento famigliare, sociale e lavorativo;
b) Promuovere la conoscenza e la diffusione dei centri di riabili-tazione per stomizzati ed incontinenti;
c) Sostenere l’attività di studio e di ricerca scientifica nel campo della stomia ed incontinenza;
d) Acquisire nuove forze di volontari, previo addestramento, tra gli stomizzati ed incontinenti, gli operatori sanitari, semplici cit-tadini per implementare le attività di sostegno presso i centri di riabilitazione e presso il domicilio dei pazienti che necessitano di aiuto materiale e/o psicologico;
e) Proporsi come interlocutore privilegiato con le istituzioni co-munali, provinciali, regionali, il servizio sanitario regionale, gli organi di informazione pubblici e privati;
f) Stimolare la creazione di sezioni o gruppi locali associativi nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
g) Ricercare fondi per l’attuazione degli scopi statutari.
Art. 8 (Conservazioni dati)
L’Associazione si ritiene collegialmente responsabile della oculata conservazione in archivio dei dati riservati ai singoli soci, anche per quanto attiene il rispetto del segreto relativi ai contenuti degli stessi.
Art. 9 ( Ambito di attuazione delle finalità)
L’Associazione opera nella Regione Friuli Venezia Giulia.
TITOLO III :Soci
Art. 10 (Ammissione)
Sono soci dell’Associazione tutte le persone che condividono le finalità della medesima e sono mosse da spirito di solidarietà.
La domanda di ammissione va presentata al Presidente che la sottoporrà alla decisione del Consiglio Direttivo.
Soci Ordinari: sono tutte le persone con capacità di promuovere e realizzare iniziative in favore degli stomizzati ed incontinenti e dei problemi che li riguardano.
Tra essi sono previste: stomizzati, incontinenti, operatori sani-tari e tutti coloro che siano interessati a questa materia; inoltre i benefattori, persone in condizione di dare un qualsiasi tangibile apporto. Hanno diritto al voto.
Soci sostenitori: sono coloro che volontariamente, in virtù delle proprie capacità morali, sensibilità e possibilità anche economi-che, sostengono nei fatti il raggiungimento dei fini preposti dall’associazione. Hanno diritto al voto.
Art. 11 (Diritti)
Gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale eleggono gli organi dell’Associazione.
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli iscritti hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nei limiti stabiliti dall’associazione stessa.
Art. 12 (Doveri)
Gli iscritti hanno il dovere d’impegnarsi in favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri iscritti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede e onestà.
Art. 13 (Esclusione)
L'iscritto che contravviene ai doveri dello statuto può essere escluso dell’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere l'iscritto da ogni sua funzione o attività all’interno dell’Associazione in attesa del deliberato dell’Assemblea.
Art. 14 (Recesso)
Ciascun iscritto può recedere dall’Associazione previa comunicazione scritta da inviare al Presidente.
Art. 15 (incompatibilità)
La qualifica di iscritto è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro o con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
TITOLO IV: Organi
Art. 16 (Indicazione degli organi)
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli iscritti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
CAPO I: L’Assemblea
Art. 17 (Composizione)
L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti ed è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente o dal Consigliere Anziano.
Ogni iscritto non può ricevere più di cinque deleghe.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la validità delle deleghe.
L’Assemblea:
- approva il bilancio relativo ad ogni esercizio;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina i Revisori dei Conti;
- delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale ed approva eventuali proposte di raccolta fondi avanzata dal Consiglio Direttivo;
- ratifica obbligazioni ed assunzioni di impegni;
- delibera sulle convenzioni tra Associazione ed altri enti.
Art. 18 (Convocazione)
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo dello Statuto, sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e su questioni urgenti relative alla vita e attività della stessa.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data di riunione.
Art. 19 (Validità dell’assemblea)
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; in seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è validamente costituita, qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti o rappresentati.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli iscritti.
Art. 20 (Deliberazioni)
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Art. 21 (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario.
Il verbale è tenuto a cura della Presidenza nella sede dell’Associazione.
Ogni iscritto ha diritto di consultare i verbali.
CAPO II: Il Consiglio Direttivo
Art. 22 (Composizione)
Il Consiglio Direttivo è composto da sei (6) a dieci (10) componenti, nominati dall’Assemblea degli iscritti.
Il Consiglio si allargherà con la presenza di n°1 rappresentante o Presidente della sezione territoriale senza diritto al voto.
Il Primo Consiglio Direttivo è nominato con atto costitutivo.
Nel caso in cui, per dimissioni, o altra causa, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’incarico, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo si intenderà decaduto l'intero Consiglio; l’Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 23 (Durata e competenze del Consiglio Direttivo)
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro (4) anni e sono rieleggibili.
Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli iscritti in regola con le quote sociali.
Al Consiglio Direttivo spetta:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predisporre il bilancio;
- nominare il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il vice Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere sugli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea degli iscritti;
- istituire commissioni tecniche di lavoro;
- promuovere la costituzione nella regione Friuli Venezia Giulia di sezione ARIS nei comuni e nelle province.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato, di regola, ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
CAPO III: Il Presidente
Art. 24 (Elezioni e durata)
Il Presidente ed il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei Consiglieri.
Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Art. 25 (Funzioni)
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice Presidente.
Il Presidente svolge i seguenti compiti:
- compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione;
- convoca e presiede l’Assemblea e cura l’ordinato svolgimento dei lavori;
- convoca il Consiglio Direttivo;
- ha la facoltà di nominare procuratori nelle liti attive o passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi grado di giurisdizione;
- rilascia quietanza liberatoria delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque Pubbliche Amministrazioni o privati, versate all’Associazione.
CAPO IV: Il Segretario, il Tesoriere e il vice Tesoriere
Art. 26 (Elezioni e durata)
Il Segretario, il Tesoriere ed il vice Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei consiglieri.
Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Art. 27 (Funzioni)
Il Segretario svolge i seguenti compiti:
- compila e tiene aggiornato il libro dei soci;
- provvede alla corrispondenza;
- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redigendone i relativi verbali;
- controfirma i verbali delle assemblee;
- sovraintende alle attività amministrative ed economiche dell’Associazione.
Il Tesoriere è delegato dal Presidente per l’amministrazione ordinaria dell’Associazione, quindi svolge i seguenti compiti:
- gestione dei fondi speciali;
- facoltà di riscossione di somme o valori;
- esecuzione di pagamenti autorizzati;
- rilascio di quietanze;
- esecuzione di operazioni bancarie attive e passive preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- tenuta dei registri contabili di cassa.
I compiti di tesoreria sono svolti dall’istituto presso cui l’Associazione ha aperto il proprio conto corrente o deposito. Il vice Tesoriere collabora con il Tesoriere e in sua assenza ne svolge le funzioni.
CAPO V: I Revisori dei Conti
Art. 28 (Revisori dei Conti)
I Revisori dei conti, in numero di tre (3) vengono eletti dall’Assemblea.
Essi durano in carica quattro (4) anni e possono essere rieletti.
I Revisori dei Conti hanno il compito di:
- controllare i registri contabili;
- controllare l’amministrazione dell’Associazione.
TITOLO V: Risorse economiche
Art. 29 (Indicazioni delle risorse)
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi versati dagli associati come quota di iscrizione o altre forme di raccolta fondi proposte dal Consiglio direttivo;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- interessi sul patrimonio acquisito dall’Associazione.
Art. 30 (Beni)
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
Art. 31 (Contributi)
I contributi degli iscritti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale stabilita dall’Assemblea.
Art. 32 (Erogazioni, Donazioni, Lasciti)
Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dall’Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione secondo le finalità statutari e dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.
TITOLO VI: Bilancio
Art. 33 (Bilancio consuntivo e Preventivo)
L’esercizio sociale dell’Associazione ha la durata di un anno con inizio dal primo gennaio e termine il trentuno dicembre.
Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo provvederà a predisporre regolare bilancio consuntivo di tutte le entrate e le spese; nonché quello preventivo del successivo esercizio.
Art. 34 (Approvazione del bilancio)
Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dall’Assemblea.
L’approvazione è data con voto palese dalla maggioranza semplice dei soci in regola con le quote sociali.
TITOLO VII: Convenzioni
Art. 35 (Deliberazione e stipulazione delle Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Associazione e gli altri Enti e Soggetti sono deliberate dall’Assemblea.
Il Presidente ha il compito di provvedere alla stipula; copia della convenzione verrà custodita nella sede dell’Associazione.
TITOLO VIII: Dipendenti e collaboratori
Art. 36 (Dipendenti)
L’Associazione può assumere dei dipendenti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali nei limiti fissati dal art. 3 della legge n.266 del 1991.
I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro della categoria interessata.
Art. 37 (Prestatori di lavoro autonomo)
L’Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell’opera di prestatori di lavoro autonomo.
TITOLO IX: Responsabilità
Art. 38 (Responsabilità e assicurazione degli aderenti)
I volontari dell’associazione sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
Gli oneri economici sono a carico della controparte che stipula la convenzione.
Art. 39 (Responsabilità dell’Associazione)
L’Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
TITOLO X: Rapporti con altri Enti e Soggetti
Art. 40 (Rapporti con Enti e Soggetti privati e pubblici)
L’Associazione partecipa e collabora con Soggetti privati e/o pubblici per la realizzazione delle finalità istituzionali e di solidarietà.
Art. 41 (Rapporti con la Federazione delle Associazioni incontinenti e stomizzati)
TITOLO XI: Disposizioni transitorie e finali
Art. 42 (Disposizioni finali)
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori; i beni dell'Associazione saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in analogo settore.
Art. 43 (Rinvio)
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle leggi in vigore.
 
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Telefonare il mercoledì dalle 15.00 alle 16.00
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33100 Udine (UD)
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